Appalti pubblici e incongruenze tra elenco prezzi unitari e elaborati grafici

04.12.2021


Se ci sono discordanze tra elaborati grafici e voce di elenco prezzi unitari, si può intendere quanto rappresentato graficamente, ma non specificatamente delineato nella descrizione del prezzo unitario, ricompreso nell’articolo di elenco sulla base della generica annotazione “Compresa ogni altra opera e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte” che abitualmente viene inserita nelle descrizioni di ogni prezzo unitario?

Appalto “a misura” e l’elenco prezzi unitari posto a base di gara
Nel caso in cui trattasi di appalto “a misura” il corrispettivo dell’intervento affidato viene individuato in sede di progettazione fissando il prezzo per ogni unità dell’opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la realizzazione dell’opera (corrispettivo a prezzi unitari) sulla base di un apposito Elenco prezzi unitari; il D.Lgs. 50/2016 all’art. 3, comma 1, lett. e), stabilisce che si ha un «appalto a misura» “qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto” e stabilisce all’art. 59, comma 5-bis) che “Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura”.

Ne consegue che “Nell’appalto a misura l’importo presunto dell’appalto costituisce un tetto economico, concordato tra le parti, indicativo dei limiti di spesa dell’appalto, nonché, secondo certe regole, dell’obbligo e del diritto dell’appaltatore di eseguire le opere indicate nel contratto” (Lodo arbitrale Roma del 6 aprile 2000); inoltre “negli appalti a misura l’ampiezza degli oneri espressamente contemplati nella descrizione di uno o più prezzi unitari altro non comporta se non che l’impresa, nel formulare la propria offerta, deve prefigurarsene l’entità in relazione a tutti i dati progettuali a disposizione” (Lodo arbitrale Roma 22 marzo 2002).

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